A stabilire tutto questo è la circolare n. 27/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini
Emanate le istruzioni per i datori di lavoro del settore privato che intendono erogare ai propri dipendenti i buoni benzina introdotti per contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti. Si tratta del Dl n. 21/2022.
I bonus, che possono essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, non sono tassati in capo ai dipendenti. Sono quindi totalmente deducibili dal reddito d’impresa. A stabilire tutto questo è la circolare n. 27/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Il testo specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato.
Il documento di prassi chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione anche coloro che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi. Devono però disporre di propri dipendenti. Non considerate, invece, nel bonus, le amministrazioni pubbliche.
Quanto alla categoria di lavoratori destinatari dei buoni benzina, è essenziale che si tratti di titolari di reddito di lavoro dipendente. La norma va a indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti. Il datore di lavoro può corrispondere i buoni da subito, senza necessità di preventivi accordi contrattuali.
Fino a 458 euro!
I buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione. Tra questi, compresi benzina, gasolio, Gpl e metano. Importante il fatto che l’erogazione di buoni (o titoli analoghi) vale anche per la ricarica di veicoli elettrici.
Il bonus benzina di 200 euro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’articolo 51 del Tuir. Va quindi conteggiata in maniera separata rispetto agli altri benefit.
I beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina. E un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi. Compresi eventuali ulteriori buoni benzina. Il totale è presto fatto: 458 euro. I buoni benzina possono essere erogati anche per finalità retributive. In questa ipotesi, l’erogazione deve avvenire nell’anno in corso e in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali”, nel rispetto della normativa prevista, per i premi di risultato.